MOZIONE avente per oggetto “soppressione delle Autorità Territoriali di Ambito – ATO”

Siena, 30.01.2015

Al Sindaco del Comune di Siena
Al Presidente del Consiglio Comunale
loro sedi

MOZIONE dei Consiglieri Michele Pinassi, Mauro Aurigi, Gruppo “Siena 5 Stelle” avente per oggetto “soppressione delle Autorità Territoriali di Ambito – ATO

PREMESSO

  • che l’attuale quadro normativo di riferimento per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti urbani è costituito dal d.lgs. 152/2006 (testo unico ambiente), dalla legge 191/2009 art. 2 comma 186 lettera L e art. 2 comma 186 bis con le modifiche e integrazioni di cui alla L. 42/2010 e dal dl. 95/2012 convertito nella legge 135/2012;
  • che l’art 201 del T.U ambiente (norma abrogata) disponeva testualmente “l’autorità di ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti”;
  • che per espressa previsione della L.R.T. 61/2007 (oggi sostituita dalla L.R.T. 69/2011) le Autorità di ambito Territoriale ottimale erano costituite in forma di consorzio di funzioni;
  • che già con legge 244/2007 (finanziaria per il 2008) all’art. 2 co. 38 era stata prevista la soppressione delle Autorità di ambito con il dichiarato intento di perseguire il coordinamento della finanza pubblica secondo i criteri di efficienza e riduzione di spesa contemplati nell’art. 2 co. 33 della medesima legge che così recitava: “Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica in attuazione dell’art. 118 della Costituzione lo Stato e le Regioni, nell’ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all’accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale ricollocazione delle stesse agli enti locali secondo principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza” ;- che con la legge finanziaria per il 2010 L. 191/2009, il legislatore è tornato a valutare la situazione delle Autorità d’ambito come non efficiente ed inefficace e ne ha riproposto la soppressione all’art. 2 co. 186 bis che così recita: “decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità di ambito territoriale di cui agli art 148 e 201 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni. Decorso detto termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza” (il termine è stato poi prorogato più volte fino al 31.12.2012);

CONSIDERATO

  • che la stessa legge 191/2009 all’art.2 co. 186, lettera L) ha altresì imposto “la soppressione dei Consorzi di funzioni tra gli enti locali a decorrere dal 2011”;
  • che in tale contesto è poi intervenuto il D.L 95/2012, convertito nella L. 135/2012, che ha collocato “l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi“ tra le funzioni fondamentali dei Comuni;
  • che il duplice scopo perseguito dal legislatore nel quadro normativo delineato è quello di sopprimere Enti, Agenzie ed apparati che impediscono il naturale svolgimento del ruolo delle istituzioni locali territoriali previsto nella Costituzione, nonché di garantire efficacia, efficienza ed economicità nella gestione di servizi di rilevanza economica di importanza fondamentale;
  • che l’esercizio congiunto di una funzione, soprattutto fondamentale, è fattispecie distinta rispetto al trasferimento della stessa tal che esso deve trovare attuazione mediante strutture associative di enti locali e non tramite organismi dotati di autonomia amministrativa e contabile aventi personalità giuridica;
  • che deve dunque ritenersi pacifico il principio per cui, nel settore dei rifiuti, la titolaritá delle funzioni è prerogativa propria dei Comuni che devono procedere congiuntamente al suo esercizio;
  • che l’unico modulo organizzativo conforme alle scelte legislative ed ai principi costituzionali è la convenzione obbligatoria tra Enti locali ex Art. 30 TUEL;
  • che i principi qui sopra esposti sono stati ribaditi anche nelle linee guida per gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ( Presidenza del Consiglio dei ministri Aprile 2013);
  • che l’attuazione delle disposizioni di cui sopra riveste un’importanza fondamentale per una corretta ridefinizione dell’assetto delle istituzioni territoriali che sono responsabili della gestione di un servizio di grande impatto ed importanza per cittadini e imprese, attesi gli interessi sociali, economici ed ambientali che tale servizio soddisfa;
  • che il Titolo 3 capo 1 della L.R. Toscana n. 69/2011 contrasta apertamente con i principi suesposti dacché, pur avendo dato atto all’art. 32 che “a decorrere dal 1 gennaio 2012 le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dall’autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’art.201 del d.lgs. 152/2006, sono trasferite ai comuni”, ha di fatto sostituito la preesistente Autorità di ambito territoriale, istituita dalla L.R.T 6/2007, con altro Ente “ clone” denominato Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed avente personalità giuridica di diritto pubblico;
  • che, oltre tutto, le Autorità istituite con la L.R. 69/11, non erogando direttamente il servizio ma essendo chiamate a svolgere unicamente funzioni amministrative, si configurano, al pari delle precedenti A.A.T.O, quali Consorzi di funzioni tra Enti locali e confliggono pertanto anche con il richiamato art. 2 co. 186, lettera L) legge 191/09;
  • che con la legge n.69/11 la Regione Toscana ha perciò violato i principi dettati dalla Carta Costituzionale ed apertamente disatteso la volontà, sottesa a tutti i recenti interventi normativi nel settore, di eliminare in un’ottica di semplificazione e riduzione della spesa pubblica gli organismi che duplicano funzioni e che creano maggiori costi.

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

affinché, unitamente agli altri Comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto e delle altre province toscane, si facciano promotori di ogni iniziativa amministrativa e politica volta ad ottenere dalla Regione Toscana l’abrogazione del Titolo 3 capo 1 della L.R. 69/2011

In fede,

Michele Pinassi

Mauro Aurigi

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