INTERROGAZIONE in merito alle strutture comunali attrezzate per il carico/scarico e la sosta dei caravans ed autocaravans, oltre a chiarimenti sulla presenza di segnaletica stradale di divieto indirizzata esclusivamente a tali mezzi

Siena, 21.07.2015

Al Sindaco del Comune di Siena
Al Presidente del Consiglio Comunale
loro sedi

 

INTERROGAZIONE del Consigliere Michele Pinassi, Gruppo “Siena 5 Stelle” in merito alle strutture comunali attrezzate per il carico/scarico e la sosta dei caravans ed autocaravans, oltre a chiarimenti sulla presenza di segnaletica stradale di divieto indirizzata esclusivamente a tali mezzi.

CONSIDERATO CHE

  • il turismo itinerante è un settore in costante crescita anche nel nostro Paese e che uno dei maggiori punti di forza dell’industria senese è rappresentata proprio dalla produzione dei caravans ed autocaravans (specialmente nella Val d’Elsa);
  • suddette categorie di veicoli hanno esigenze di carico e scarico, opportunamente normate dal Codice della Strada (art. 185 c. 4) “E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario” e che è necessario tutelare il nostro territorio, per quanto possibile, da smaltimenti abusivi o fuori dalle aree preposte;
  • il turismo itinerante, da non confondersi con le “carovane” o “accampamenti nomadi”, è particolarmente in voga nei paesi del nord Europa e rappresenta un interessante settore su è opinione comune che anche la nostra città debba puntare;
  • il turista itinerante, per la natura stessa del suo stile di viaggio, necessita di aree attrezzate dove effettuare lo scarico dei reflui, il carico di acqua e possibilmente sostare in sicurezza sia durante il giorno che per il pernottamento, possibilmente vicino ai centro storici così da favorirne la visita degli stessi;

PREMESSO INOLTRE CHE

  • come da recente sentenza del TAR toscano n. 576 del 13 aprile 2015, che ha annullato l’ordinanza di divieto emessa dal Sindaco del Comune di San Vincenzo indirizzata esclusivamente a caravans ed autocaravans;
  • che tale sentenza del TAR non è che una delle tante a favore dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ed anche privati cittadini che negli anni hanno fatto ricorso contro sanzioni emesse a carico degli stessi;
  • che lo stesso Ministero dei Trasporti, con nota n. 4680 del 3 ottobre 14, ha precisato che le Amministrazioni Comunali possono emettere ordinanze limitative solo se l’ente proprietario della strada comprovi “la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che giustifichino il provvedimento adottato. In mancanza, l’ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria”;
  • che lo stesso Ministero ha confermato che “L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c. 1 lett. M) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c. 1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettoni deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art. 185 c. 3).
  • inoltre, come ben indicato nella nota ministeriale n. 65235 del 25 giugno 2009: “Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L’obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall’art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; (…). Pertanto l’ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria”;
  • che la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, al paragrafo 5 “Impieghi non corretti della segnaletica stradale”, punto 5.1. “Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti” così dispone: “(…) Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza «sindacale» a norma dell’art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in regola con i dispositivi previsti dal Codice e pertanto fonte di disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri; (…). In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti. É dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l’interesse pubblico che si vuole perseguire con l’ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare”;

SI CHIEDE DI CONOSCERE

Se e dove l’Amministrazione Comunale ha predisposto adeguato impianto per lo smaltimento dei reflui, a quale tariffa e quali altri servizi vi sono disponibili. Si chiede inoltre di conoscere se vi sono ordinanze limitative della circolazione di tali categorie di veicoli nel Comune di Siena, quali motivazioni sono state addotte in merito e di conoscere se gli stalli di sosta presenti nel territorio comunale sono adeguati alla sosta di tutte le tipologie di veicoli, come previsto dalla nota ministeriale n. 65235 del 25 giugno 2009.

Michele Pinassi

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