Rendicontazione spese elettorali

Fonti normative

Le leggi che storicamente regolano le questioni relative alle spese elettorali e alla loro rendicontazione per le elezioni comunali sono:

  • legge 25 marzo 1993, n. 81 «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;
  • legge 10 dicembre 1993, n. 515 «Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla camera dei deputati e al Senato della Repubblica» (in quanto applicabile. Nel luglio 2012 è stata però approvata una nuova norma, che regola anche la disciplina delle spese elettorali per le elezioni comunali);
  • legge 6 luglio 2012, n. 96 «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali».

Le norme vigenti fino alle elezioni del 2012

La legge 25 marzo 1993, n. 81, all’articolo 30 si occupa della PUBBLICITÀ delle spese elettorali e per i Comuni sopra i 10.000 abitanti affida ai regolamenti e statuti comunali il compito di regolare autonomamente la rendicontazione delle spese elettorali di partiti e candidati: «gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti […] disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali». E qualora lo Statuto o apposito regolamento nulla dispongano in merito deve ritenersi che nessun obbligo sussista in capo ai singoli candidati e alle relative liste.

Le nuove norme approvate nel 2012

La legge 6 luglio 2012, n. 96 all’articolo 13 si occupa dell’introduzione di LIMITI DI SPESA per tutti i candidati (anche NON eletti) e le liste presenti alle elezioni comunali per quanto riguarda i Comuni sopra i 15.000 abitanti. Questa legge prevede anche l’applicazione, in tutti i Comuni sopra i 15.000 abitanti, di alcune norme della legge 515/1993. In particolare:

  • le spese elettorali, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo, sono computate, ai fini del limite di spesa per i candidati Sindaco e Consigliere comunale, solo al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza, e devono essere quantificate nella dichiarazione da presentare al presidente del consiglio comunale;
  • è obbligatorio indicare un mandatario elettorale per la raccolta di fondi per il finanziamento della campagna, che deve utilizzare un unico conto corrente bancario e eventualmente un conto corrente postale con le indicazioni previste dalla legge. Il mandatario non è necessario per i candidati che spendono meno di 2.500 €. avvalendosi solo di denaro proprio (che comunque devono presentare la dichiarazione al Presidente del Consiglio comunale);
  • entro tre mesi dalla data delle elezioni dev’essere presentata una dichiarazione concernente le spese per la campagna elettorale o l’attestazione di essersi avvalsi solo di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, movimento o lista di appartenenza. La dichiarazione va presentata al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, con il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute;
  • i partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare al Presidente del Consiglio comunale entro 45 giorni dall’insediamento il consuntivo relativo alle spese per la campagna e alle fonti di finanziamento. Tale consuntivo va depositato anche presso l’Ufficio elettorale centrale.

Tipologia delle spese elettorali

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative a:

  • produzione, acquisto e affitto di materiali e mezzi di propaganda;
  • distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, su radio e tv private, nei cinema e nei teatri;
  • organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
  • stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme e espletamento delle altre operazioni previste dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
  • personale utilizzato e prestazioni e servizi inerenti alla campagna elettorale. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, le spese di viaggio, soggiorno, telefoniche e postali e gli oneri passivi sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Ricapitolando

Entro 90 giorni dalla data delle elezioni, dichiarazione delle SPESE DEI CANDIDATI anche non eletti. In assenza di mandatario elettorale, è necessario aver speso solamente denaro proprio entro il limite di 2500 comprensivi di IVA e del 30% forfettario previsto (pertanto circa 1900€ effettivi). Ad ogni dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità firmato.

La dichiarazione deve essere inviata, via posta raccomandata, al Presidente del Consiglio comunale ed al Collegio Regionale di garanzia elettorale che, per la Regione Toscana, è:

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale

C/o Corte di Appello di Firenze

Via Cavour n. 57

50100 Firenze

Entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale, dichiarazione delle SPESE DI LISTA. In assenza di un mandatario elettorale non potevano essere raccolti fondi né effettuate spese da parte del partito o del movimento politico. Deve comunque essere inviata la dichiarazione di spese ZERO al Presidente del Consiglio Comunale ed all’Ufficio Elettorale centrale, presso la Corte dei Conti che per la Regione Toscana è:

Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo

Via de’ Servi, 17

50122 Firenze 

Sanzioni per i candidati

La legge prevede diverse sanzioni, per i candidati e per i partiti. Per quanto riguarda i candidati:

  • le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva (scritta, affissioni murali e volantinaggio) sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile;
  • in caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale nel termine previsto della dichiarazione, il Collegio regionale diffida a depositarla entro i successivi 15 giorni e, in caso di mancata presentazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.823 a 103.291 €. Inoltre, per i candidati eletti la mancata presentazione comporta la decadenza dalla carica;
  • in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i candidati Sindaco e Consigliere comunale, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’importo eccedente il limite previsto e il triplo di detto importo. Il superamento dei limiti di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta la decadenza dalla carica;
  • in caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o di mancata indicazione dei soggetti che hanno contribuito alla campagna (ove richiesto), il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165,57 a 51.646,69 €. In caso di violazione che comporti la decadenza, una volta accertata in via definitiva la violazione, il Collegio regionale di garanzia elettorale ne dà comunicazione al presidente del Consiglio comunale, istituzione cui spetta la delibera della decadenza.

Sanzioni per i partiti, liste o movimenti

Per quanto riguarda i partiti, liste o movimenti:

  • in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, liste e movimenti la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 €.;
  • in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle spese elettorali di partiti, liste, movimenti delle fonti di finanziamento la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 €.;
  • in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i partiti, liste e movimenti, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra la metà e il triplo dell’importo eccedente il limite previsto.

Fac-simile di moduli per le dichiarazioni dei candidati e della lista in assenza di mandatario elettorale

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