INTERROGAZIONE sul tributo ai Consorzi di Bonifica
Siena, 01.04.2015
Al Sindaco del Comune di Siena
Al Presidente del Consiglio Comunale
loro sedi
INTERROGAZIONE del Consigliere Michele Pinassi, Gruppo “Siena 5 Stelle”, sul tributo ai Consorzi di Bonifica
PREMESSO CHE
- la L.R. Toscana 27/12/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994.” ha ridefinito il numero, il ruolo ed il territorio di riferimento per i Consorzi di Bonifica toscani;
- che lo stesso articolo 5 – “Comprensori di bonifica” della LR 79/2012 indica che “tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di cui all’allegato A alla presente legge, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all’irrigazione.”
CONSIDERATO CHE
- in più parti della predetta LR 79/2012 si indica che trae beneficio dall’attività del consorzio: “il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all’interno del comprensorio di bonifica dalle attività del consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:
1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idrografico e delle opere;
2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idrografico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, nonché dagli effetti di eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica ed ad opere di riaccumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
- che il “perimetro di contribuenza” è individuato, nell’ambito del comprensorio, con le proprietà immobiliari che ricevono benefici dall’attività di bonifica;
- che lo stesso Governatore Enrico Rossi, nonché attuale candidato del PD alla medesima carica, ha dichiarato che “…solo in questo modo riusciremo a raddoppiare i ricavi, portandoli da 60 a circa 120 milioni di euro l’anno” e che dovranno pagare il tributo “anche coloro che non l’hanno mai pagato”;
SI CHIEDE
se i cittadini senesi residenti nelle aree collinari saranno tenuti a pagare il tributo, chi stabilisce la misura dello stesso e le motivazioni, in caso affermativo, di tale pagamento;
In fede,
Michele Pinassi
Legge Regionale Toscana: LR 79/2012
Consorzio di Bonifica Toscana Sud: www.cb6toscanasud.it
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